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Delibera Regione Lombardia n. 3965 del 31/07/2015: Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.
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Il 31/07/2015 Regione Lombardia ha approvato la Deliberazione n. 3965 relativa all'aggiornamento delle disposizione per l'ESERCIZIO, il CONTROLLO, la MANUTENZIONE e l'ISPEZIONE degli IMPIANTI TERMICI che SOSTITUISCE la precedente delibera n. 1118 del 20/12/2013.
Scarica la DGR_N° 3965/2015
Delibera Regione Lombardia n. 1118 del 20/12/2013: Esercizio - Controllo - Manutenzione - Ispezione degli impianti termici
Il 20/12/2013 Regione Lombardia ha approvato la Deliberazione n. 1118 relativa all'aggiornamento delle disposizioni per l'ESERCIZIO, il CONTROLLO, la MANUTENZIONE e l'ISPEZIONE degli IMPIANTI TERMICI, recependo i contenuti fondamentali del Dpr 74/2013.
TRA LE NOVITA':
- limite potenza spostato da 15 kw a 5 kw
- rientrano ora nella nuova normativa:
- gli apparecchi a biomassa
- gli impianti per la climatizzazione estiva con potenza maggiore 12 kw
- le pompe di calore sopra i 12 kw
Con il Decreto n. 5027 del 11/06/2014 Regione Lombardia ha approvato le Disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione, il controllo e ispezione degli impianti termici in attuazione della Dgr X/1118 del 20/12/2013. Tutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni e comunicazioni inerenti gli impianti termici devono essere conformi agli schemi allegati al Decreto 5027/2014:
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ETICHETTA ENERGETICA DAL 26 SETTEMBRE 2015
Con i Regolamenti UE sono state pubblicate le specifiche per la progettazione ecocompatibile di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, per gli scaldacqua e per i serbatoi per l’acqua calda.
Tali Regolamenti riguardano l’applicazione della Direttiva n 2009/125/CE che ha l’obiettivo di istituire un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione dei prodotti connessi all’energia. |
L’entrata in vigore delle disposizioni è differita nel tempo: a partire dal 26/09/2015 fino al 26/09/2018.
Scarica la Direttiva n 2009/125/CE
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 811/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2013
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari
Scarica il Regolamento_811 del 18/02/2013.pdf
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 812/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2013
che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari
Scarica il Regolamento 812 del 18/02/2013
REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2013
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti
Scarica il Regolamento 813 del 02/08/2013
REGOLAMENTO (UE) N. 814/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2013
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda
Scarica il Regolamento 814 del 02/08/2013
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NOVITA’ CONTABILIZZAZIONE: RIPARTIZIONE SPESE CLIMATIZZAZIONE – UNI 10200:2015 Impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria – Criteri di ripartizione delle spese di climatizzazione invernale ed acqua calda sanitaria. |
In data 11 giugno 2015 è stata pubblicata da UNI una nuova edizione della norma ciò in relazione al fatto che l’elevazione della UNI 10200:2013 a norma cogente, determinata dall’art 9 del Dlgs 102/2014, ha richiesto di intervenire sul testo col fine di sospendere alcune parti della stessa che possono creare problemi interpretativi, soprattutto in relazione all’applicazione della UNI EN 834.
L’obbligatorietà di programmazione dei ripartitori, così come pareva emergere da una lettura restrittiva del punto 5.1.3 della Uni 10200:2013, avrebbe potuto portare ad escludere dal mercato i ripartitori per i quali il fattore di valutazione globale (K) non è programmabile al momento dell’installazione.
Inoltre, la UNI 10200 stabilisce che, ai fini della programmazione dei ripartitori, per la determinazione della potenza termica emessa dal singolo corpo scaldante si deve fare riferimento alla UNI EN 834. Questo approccio rende però evidente una indeterminazione metodologica per la definizione della potenza termica utile del corpo scaldante partendo dal dato di potenza termica utile dell’elemento scaldante fornito dalla EN 442-2.
Per tale ragione la UNI 10200 definisce una metodologia specifica che, però, nella sua edizione del 2013, inserendosi a completamento della EN 834, avrebbe potuto essere intesa come possibile elemento di contrasto tra le due norme, soprattutto alla luce della cogenza della UNI 10200.
Al fine di eliminare ogni eventuale possibilità di contrasto, la nuova edizione della norma, rispetto alla precedente versione (UNI 10200:2013), contiene le seguenti modifiche:
1) è stata cancellata la prima frase del terzo capoverso del punto 5.1.3: “I dispositivi utilizzati in caso di contabilizzazione indiretta, nella fattispecie i ripartitori, devono essere programmati in funzione delle caratteristiche e della potenza termica dei corpi scaldanti su cui vengono installati” al fine di chiarire la possibilità di utilizzo di tutte le tipologie di ripartitori.
2) è stata cancellata la frase di cui al secondo trattino del punto D.1 dell’appendice D: “la programmazione dei ripartitori, ai fini del progetto dell’impianto di contabilizzazione indiretta” al fine di consentire la scelta della metodologia più opportuna come richiesto dalla UNI EN 834.
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DETRAZIONE 65% RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI ----> PROROGATA ANCHE PER IL 2016
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L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.
In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:
- NOVITA' 2015: Installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da BIOMASSE COMBUSTIBILI;
- NOVITA' 2015: Schermature solari;
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale quali ad esempio:
- installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
- installazione di pompe di calore ad alta efficienza;
- installazione di impianti geotermici a bassa entalpia;
- installazione di scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
- Il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre comprensive di infissi)
La detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici è stata confermata per le spese sostenute fino al 31/12/2015.
Dal 01 Gennaio 2016 l'agevolazione sarà sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazione edilizia.
Scarica_Guida_Agevolazioni_Risparmio_energetico_marzo_2016.pdf
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DETRAZIONE 50% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ----> PROROGATA ANCHE PER IL 2016 |
L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili.
Tra gli interventi rientrano anche quelli finalizzati al conseguimento di risparmi energetici e la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
La detrazione fiscale del 50% per la ristrutturazione edilizia degli edifici è stata confermata per le spese sostenute fino al 31/12/2015.
Dal 01/01/2016 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36%.
Scarica la Guida_Ristrutturazioni_edilizie_marz_2016.pdf
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RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA:
Decreto del Presidente Della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59 Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
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Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica di:
- edifici
- impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
- impianti termici per la climatizzazione estiva
- limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono integrati con successivi provvedimenti.
I criteri generali di cui sopra si applicano alla prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Scarica il Decreto n° 59 del 02/04/2009
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SICUREZZA IMPIANTI UTENZA GAS: DELIBERA N° 40/2014 - ATTIVAZIONE E PROVA DI TENUTA IMPIANTO NUOVO
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Le nuove disposizioni sono stabilite dall’Autorità per l’energia e il gas (AEEGSI) con la deliberazione n. 40/2014. Tale delibera è stata modificata dalla deliberazione n. 261/2014/R/gas del 06/06/2014 per precisare la sua applicazione nonché per apportare rettifiche di errori materiali. La deliberazione in vigore dal 01/07/2014 apporta delle semplificazioni in riferimento alle vecchie disposizioni contenute nella deliberazione n 40/2004 che ha regolamentato da oltre dieci anni il settore degli accertamenti post-contatore.
Le novità:
La prova di tenuta deve essere effettuata utilizzando l’apposita presa di pressione situata a valle del punto di inizio, con le seguenti modalità:
Eliminate le perdite, occorre ripetere la prova di tenuta dell’impianto come sopra descritto.
a) schema gruppo di misura e collegamento all’impianto gas allacciato ad una rete di distribuzione;
b) legenda:
1 – Dispositivo di intercettazione ingresso contatore/misuratore (in genere di competenza del distributore);
2 – Codolo di ingresso;
3 – Contatore/Misuratore
4 – Eventuale presa pressione del contatore/misuratore; potrebbe essere prevista anche nel dispositivo di intercettazione, oppure direttamente nella mensola di fissaggio o sul codolo di uscita;
5 – Punto d’inizio e dispositivo di intercettazione (di competenza del cliente);
6 – Presa di pressione completa di tappo; potrebbe essere prevista anche direttamente nel dispositivo di intercettazione (di competenza del cliente);
7 – Codolo di uscita;
8 – Mensola di fissaggio;
9 – Gas
Scarica la delibera 40 del 06/02/2014
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Nuovo Regolamento Europeo 517/2014 sui gas fluorurati IN VIGORE DALL’ 1 GENNAIO 2015
In Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L 150 del 20 maggio 2014) è stato pubblicato il regolamento n. 517/2014 che ridefinisce il quadro normativo sui gas fluorurati ad effetto serra. Il regolamento è entrato in vigore il 9 giugno 2014 e si applica dal 1 gennaio 2015
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Questo nuovo regolamento abroga il “vecchio” regolamento 842/2006, mentre restano in vigore i regolamenti attuativi 1493/2007, 1494/2007, 1497/2007, 1516/2007 e dal n. 303 al n. 308/2008 e continuano ad essere applicati almeno fino a nuove disposizioni.
Le principali novità
1) CONTROLLI DELLE PERDITE
Viene modificata la soglia di obbligatorietà delle visite periodiche e della compilazione del registro dell’apparecchiatura con un nuovo parametro, basato non più sui limiti di quantità di FGas nel circuito, ma sull’impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente, ovvero dal prodotto del GWP (Global Warming Potential) del gas fluorurato considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.
FREQUENZA CONTROLLI PERDITE
Apparecchiatura NON ermeticamente sigillata
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Periodicità Controlli |
Tonnellate equivalenti di CO2 |
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Annuale |
pari o superiori a 5 t ma inferiori a 50 t di CO2 |
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Semestrale |
pari o superiori a 50 t ma inferiori a 500 t di CO2 |
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Trimestrale |
pari o superiori a 500 di CO2 |
Apparecchiatura ermeticamente sigillata
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Periodicità Controlli |
Tonnellate equivalenti di CO2 |
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Assenza obbligo |
inferiori a 10 t di CO2 |
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Annuale |
pari o superiori a 10 t ma inferiori a 50 t di CO2 |
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Semestrale |
pari o superiori a 50 t ma inferiori a 500 t di CO2 |
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Trimestrale |
pari o superiori a 500 di CO2 |
Qualora sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche raddoppiano.
Fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di3 kgdi gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di6 kgdi gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite.
Quantità dei principali gas refrigeranti che corrispondo ai limiti fissati dal regolamento e periodicità dei controlli:
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Refrigerante |
GWP |
= > 5 t CO2 |
= > 50 t CO2 |
= > 500 t CO2 |
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Controlli Annuali |
Controlli Semestrali |
Controlli Trimestrali |
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R134a |
1430 |
>3,49 kg |
>34,96 kg |
>349,60 kg |
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R404A |
3922 |
>1,27 kg |
>12,70 kg |
>127,00 kg |
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R407A |
2107 |
>2,37 kg |
>23,70 kg |
>237,00 kg |
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R407C |
1774 |
>2,81 kg |
>28,18 kg |
>281,80 kg |
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R410A |
2088 |
>2,39 kg |
>23,90 kg |
>239,00 kg |
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R437A |
2550 |
>1,96 kg |
>19,60 kg |
>196,00 kg |
Gli operatori sono obbligati a tenere i registri qualora le apparecchiature siano sottoposte all’obbligo dei controlli delle perdite. I registri vanno tenuti per almeno 5 anni dall’operatore o dall’impresa che svolge l’attività
2) RESTRIZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
La novità più rilevante è quella legata all’introduzione di restrizioni all’immissione in commercio.
I gas fluorurati a effetto serra saranno esclusivamente venduti a e acquistati da imprese in possesso dei certificati o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di formazione, senza impedire alle imprese non certificate che non svolgono le attività di installazione, di raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a effetto serra.
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, saranno vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata.
Tra le novità (articolo 6 comma 3): i fornitori di gas fluorurati istituiscono registri, da rendere eventualmente disponibili alle autorità, contenenti informazioni relative agli acquirenti dei gas i quali dovranno rilasciare un’autodichiarazione in cui sia indicata la ragione sociale, la tipologia di utilizzo del refrigerante (prima carica impianto, avviamento, manutenzione ec…) e il numero di certificazione della propria azienda e del proprio personale.
Scarica il Regolamento Europeo 517_2014.pdf
DECRETO LEGISLATIVO N. 28 DEL 3 MARZO 2011
Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Il 03/03/2011 è stato emanato il Decreto Legislativo n° 28 che recepisce la direttiva 2009/28/CE (direttiva che promuove l'uso delle Renewable Energy Sources) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; il Decreto definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.
L'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire l'ENERGIA GEOTERMICA, SOLARE, BIOMASSA, AEROTERMICA, EOLICA, IDROTERMICA, OCEANICA, IDRAULICA, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS è definita come ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.
In base a questo Decreto dal 31/05/2012 è richiesta una copertura del 50% mediante fonti rinnovabili, del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria.
Per il riscaldamento ed il raffrescamento, il decreto prevede una crescita graduale della copertura del fabbisogno complessivo dell'immobile con fonti rinnovabili, fino a raggiungere nel 2017 il 50%:
tale valore sarà raggiunto per gradi con le seguenti date di attuazione:
- 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
- 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016
- 50% quando la richiesta del titolo edilizio è rilasciata dal 01/01/2017.
Scarica il Decreto 28_2011 Fonti Rinnovabili.pdf
DECRETO N 37 DEL 22/01/2008 - RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI
(attuazione articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n 248 del 02/12/2005)
Il 22/01/2008 è stato emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Decreto n° 37, entrato in vigore il 27/03/2008, recante il riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
Scarica il Decreto 37_2008 (ex Legge 46_1990).pdf
CONTO TERMICO - INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI
Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi
Con la pubblicazione del DM 28/12/12 - CONTO TERMICO - si definisce un regime di sostegno per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per l'incremento dell'efficienza energetica. Il gestore dei servizi energetici - GSE SPA - è il soggetto responsabile della gestione del meccanismo di incentivazione.
Interventi ammessi ad accedere al Conto Termico:
- interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti quali la SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CON GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE
- interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza quali:
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di POMPE DI CALORE, con potenza termica nominale fino a 1.000 kw
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle SERRE ESISTENTI e dei FABBRICATI RURALI ESISTENTI con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da BIOMASSA, con potenza termica nominale fino a 1.000 kw
- installazione di COLLETTORI SOLARI TERMICI, anche abbinati a SISTEMI DI SOLAR COOLING, con superficie solare lorda fino a 1.000 metri quadrati
- sostituzione di scaldacqua elettrici con SCALDACQUA A POMPA DI CALORE
L'incentivo consiste in un contributo alle spese sostenute e viene calcolato in base a:
- producibilità presunta di energia termica definita in funzione della tecnologia, della taglia e della zona climatica;
- coefficienti di valorizzazione dell'energia prodotta definiti in funzione della tecnologia e della taglia;
- coefficienti premianti in relazione alle emissioni di particolato tipiche di ogni apparecchio,esclusivamente per i generatori di calore a biomassa;
- taglia del generatore installato.
Scarica il Decreto 28_2012 Conto Termico.pdf
Scarica la brochure gse Conto Termico.pdf